LAMaI Art. 38 - Medici e altri fornitori di prestazioni: vigilanza

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 38 LAMaI dal 2026

Art. 38 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 38 (1) Medici e altri fornitori di prestazioni: vigilanza

1

 Ogni Cantone designa un’autorità incaricata di vigilare sui fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere a–g, m e n.

2 L’autorità di vigilanza adotta le misure necessarie a garantire l’osservanza delle condizioni d’autorizzazione di cui agli articoli 36a e 37. In caso di inosservanza delle condizioni d’autorizzazione, può pronunciare le seguenti misure:

  • a.

    un’ammonizione;

  • b.

    una multa fino a 20 000 franchi;

  • c.

    il ritiro dell’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per l’intero campo d’attività o per una parte di esso per al massimo un anno (ritiro temporaneo);

  • d.

    il ritiro definitivo dell’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per l’intero campo d’attività o per una parte di esso.

  • 3

     In casi debitamente motivati gli assicuratori possono chiedere all’autorità di vigilanza il ritiro dell’autorizzazione. L’autorità di vigilanza adotta le misure necessarie.

    (1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.