Art. 38 LAMaI dal 2026
Art. 38 (1) Medici e altri fornitori di prestazioni: vigilanza
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Ogni Cantone designa un’autorità incaricata di vigilare sui fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere a–g, m e n.
2 un’ammonizione; una multa fino a 20 000 franchi; il ritiro dell’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per l’intero campo d’attività o per una parte di esso per al massimo un anno (ritiro temporaneo); il ritiro definitivo dell’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per l’intero campo d’attività o per una parte di esso.
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In casi debitamente motivati gli assicuratori possono chiedere all’autorità di vigilanza il ritiro dell’autorizzazione. L’autorità di vigilanza adotta le misure necessarie.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
