Art. 378 Collaborazione intercantonale
1 I Cantoni possono concludere accordi per l’istituzione e la gestione in comune di penitenziari e istituzioni o assicurarsi il diritto di usare penitenziari e istituzioni d’altri Cantoni.
2 Si informano reciprocamente sulle peculiarit? dei singoli penitenziari e delle singole istituzioni, segnatamente sulle possibilit? di cure, trattamento e lavoro; collaborano nell’assegnazione dei detenuti.