Art. 37 LAMaI dal 2026
Art. 37 (1) Medici: condizioni particolari
1 una maturità liceale svizzera, di cui una delle materie fondamentali era la lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; un diploma federale di medico conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività; un diploma estero riconosciuto secondo l’articolo 15 della legge del 23 giugno 2006 (2) sulle professioni mediche conseguito nella lingua ufficiale della regione in cui esercitano la loro attività.
medicina interna generale quale unico titolo di perfezionamento; medico generico quale unico titolo di perfezionamento; pediatria; psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza. (3)
2
Gli istituti di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera n sono autorizzati solo se i medici che vi esercitano la propria attività soddisfano le condizioni di cui ai capoversi 1 e 1bis. (4)
I fornitori di prestazioni di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 devono affiliarsi a una comunità o a una comunità di riferimento certificate ai sensi dell’articolo 11 lettera a della legge federale del 19 giugno 2015 (5) sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP). (6)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635).(2) RS 811.11
(3) Introdotto dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343).
(4) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni), in vigore dal 18 mar. 2023 al 31 dic. 2027 (RU 2023 134; FF 2022 3125, 2023 343).
(5) RS 816.1
(6) Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 15 mar. 2024 (Finanziamento transitorio, consenso, e accesso ai servizi di ricerca di dati), in vigore dal 1° ott. 2024 (RU 2024 458; FF 2023 2181).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
