LAMaI Art. 36a - Medici e altri fornitori di prestazioni: condizioni

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 36a LAMaI dal 2026

Art. 36a Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 36a (1) Medici e altri fornitori di prestazioni: condizioni

1

 Il Consiglio federale disciplina le condizioni d’autorizzazione che i fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere a–g, m e n devono soddisfare. Le condizioni d’autorizzazione devono poter garantire che le prestazioni fornite siano appropriate e di alto livello qualitativo.

2

 Le condizioni d’autorizzazione riguardano, a seconda del fornitore di prestazioni, la formazione, il perfezionamento e le esigenze necessarie a garantire la qualità delle prestazioni.

3

 L’autorizzazione per le organizzazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera dbis presuppone un mandato di prestazioni cantonale. Nel mandato il Cantone stabilisce in particolare le prestazioni di formazione da fornire, tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 3 della legge federale del 16 dicembre 2022 (2) sulla promozione della formazione in cure infermieristiche e del piano di formazione di cui all’articolo 4 di tale legge. (3)

(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2305; FF 1999 687). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 413; FF 2018 2635).
(2) RS 811.22
(3) Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 16 dic. 2022 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, in vigore dal 1° lug. 2024 al 30 giu. 2032 (RU 2024 212; FF 2022 1498).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.