CCS Art. 36 -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 36 CCS dal 2026

Art. 36 Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 36 Procedura

1

 L’istanza può essere fatta dopo un anno almeno dalla sparizione in pericolo di morte, o dopo cinque anni dall’ultima notizia.

2

 Il giudice deve diffidare con adeguate pubblicazioni tutti coloro che potessero dar notizie intorno alla persona sparita od assente ad annunciarsi entro un dato termine.

3

 Questo termine dev’essere di almeno un anno dalla prima pubblicazione.


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