Art. 36 CCS dal 2026
Art. 36 Procedura
1
L’istanza può essere fatta dopo un anno almeno dalla sparizione in pericolo di morte, o dopo cinque anni dall’ultima notizia.
2
Il giudice deve diffidare con adeguate pubblicazioni tutti coloro che potessero dar notizie intorno alla persona sparita od assente ad annunciarsi entro un dato termine.
3
Questo termine dev’essere di almeno un anno dalla prima pubblicazione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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