LCaGi Art. 36 - Computo dei termini per le sanzioni previste nelle sentenze pronunciate in base al diritto anteriore e nelle sentenze straniere

Einleitung zur Rechtsnorm LCaGi:



Art. 36 LCaGi dal 2023

Art. 36 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 36 Computo dei termini per le sanzioni previste nelle sentenze pronunciate in base al diritto anteriore e nelle sentenze straniere

1 I termini alla cui scadenza un’iscrizione cessa di figurare nell’estratto del casellario giudiziale in virtù degli articoli 37–42 si applicano per analogia alle sanzioni previste nelle sentenze pronunciate in base al diritto anteriore e nelle sentenze straniere.

2 In caso di sentenze originarie straniere, è considerata durata dell’interdizione di esercitare un’attivit o del divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate quella indicata nella sentenza originaria.

3 Le espulsioni pronunciate nelle sentenze originarie straniere sono ininfluenti ai fini del computo dei termini.


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