Art. 349g g. Verifica della liceit? del trattamento (1)
1
2 Una verifica può essere effettuata unicamente nei confronti di un’autorit? federale soggetta alla sorveglianza dell’Incaricato.
3 L’Incaricato effettua la verifica; comunica all’interessato che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure, se ha riscontrato errori nel trattamento dei dati personali, che ha aperto un’inchiesta conformemente all’articolo 22 LPDS.
4 Se riscontra errori nel trattamento dei dati, l’Incaricato ordina all’autorit? federale competente di porvi rimedio.
5 Le comunicazioni di cui al capoverso 3 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate. Non sono impugnabili.
(1) Introdotto dal n. II 2 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).