Art. 341 cautelari
1 Il giudice del concordato ordina, al più tardi al momento della concessione della moratoria, la formazione di un inventario dei beni. Gli articoli 163 e 164 si applicano per analogia. Il giudice può prendere altri provvedimenti per la tutela degli interessi dei creditori.
2 Concedendo la moratoria, egli può affidare a un commissario l’incarico di vigilare sulla gestione del debitore.