LAMaI Art. 34 - Entità

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 34 LAMaI dal 2026

Art. 34 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 34 Entità

1

 Per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori non possono assumere altri costi oltre quelli delle prestazioni ai sensi degli articoli 25–33.

2 Il Consiglio federale può prevedere che l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assuma:

  • a.

    i costi delle prestazioni di cui agli articoli 25 capoverso 2 e 29 fornite all’estero per motivi d’ordine medico o nell’ambito della cooperazione transfrontaliera ad assicurati residenti in Svizzera;

  • b.

    i costi del parto effettuato all’estero non per motivi d’ordine medico. (1)

  • 3

     Può limitare l’assunzione dei costi di cui al capoverso 2. (2)

    (1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1).
    (2) Introdotto dalla cifra I della LF del 30 set. 2016 (Adeguamento delle disposizioni con pertinenza internazionale), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6717; FF 2016 1).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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