Art. 33a (1) Rispetto delle scadenze
I Cantoni adottano i provvedimenti necessari a garantire il rispetto degli intervalli d’esame. In particolare, mettono a disposizione le risorse necessarie. In caso di necessit? , possono delegare compiti a terzi che ne garantiscano l’esecuzione secondo le prescrizioni.
(1) Introdotto dal n. I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2015 465).