Art. 336d b. da parte del lavoratore (1)
1 Dopo il tempo di prova, il lavoratore non può disdire il rapporto di lavoro se un suo superiore, di cui è in grado di assumere le funzioni, oppure il datore di lavoro stesso è, alle condizioni indicate nell’articolo 336c capoverso 1 lettera a, impedito di esercitare la sua attivit? e tale attivit? dev’essere assunta dal lavoratore finché dura l’impedimento.
2 L’articolo 336c capoversi 2 e 3 è applicabile per analogia.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472 FF 1984 II 494).