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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR)

Art. 329i OR dal 2023

Art. 329i Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 329i 7. Congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio (1)

1 Il lavoratore che ha diritto a un’indennit? di assistenza ai sensi degli articoli 16n–16s LIPG (2) a causa di gravi problemi di salute di suo figlio dovuti a malattia o infortunio ha diritto a un congedo di assistenza massimo di 14 settimane.

2 Il congedo di assistenza deve essere preso entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennit? giornaliera.

3 Se entrambi i genitori esercitano un’attivit? lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo di assistenza massimo di sette settimane. Possono concordare una ripartizione diversa del congedo.

4 Il congedo può essere preso in una sola volta o in singoli giorni.

5 Il datore di lavoro deve essere informato senza indugio delle modalit? di fruizione del congedo e di eventuali modifiche.

(1) Introdotto dal n. II 1 della LF del 20 dic. 2019 concernente il miglioramento della conciliabilit? tra attivit? lucrativa e assistenza ai familiari, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 4525; FF 2019 3381).
(2) RS 834.1

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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