CPC Art. 328 - Motivi di revisione

Einleitung zur Rechtsnorm CPC:



Art. 328 CPC dal 2026

Art. 328 Codice di procedura civile (CPC) drucken

Art. 328 Revisione Motivi di revisione

1 Una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione della decisione passata in giudicato se:

  • a. (1)

    ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura nonostante abbia usato la dovuta attenzione, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione;

  • b.

    da un procedimento penale risulta che la decisione a lei sfavorevole è stata influenzata da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo;

  • c. (1)

    fa valere che l’acquiescenza, la desistenza o la transazione giudiziaria è inefficace per vizi formali o materiali;

  • d. (3)

    ha scoperto un motivo di ricusazione soltanto dopo la chiusura del procedi-mento e non dispone di nessun altro mezzo di impugnazione.

  • 2 La revisione può essere chiesta per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 1950 (4) per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) se:

  • a. (5)

    la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);

  • b.

    un indennizzo è inadatto a compensare le conseguenze della violazione; e

  • c.

    la revisione è necessaria per rimuovere la violazione.

  • (1) (2)
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
    (3) Introdotta dalla cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
    (4) RS 0.101
    (5) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2022 289; FF 2021 300, 889).

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