CPC Art. 326 - Nuove conclusioni, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova

Einleitung zur Rechtsnorm CPC:



Art. 326 CPC dal 2026

Art. 326 Codice di procedura civile (CPC) drucken

Art. 326 Nuove conclusioni, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova

1

 Non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova.

2

 Sono fatte salve speciali disposizioni di legge.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.