Art. 326 CPC dal 2026
Art. 326 Nuove conclusioni, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova
1
Non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova.
2
Sono fatte salve speciali disposizioni di legge.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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