Art. 323a 2. Trattenuta
1 In quanto sia stato convenuto o sia d’uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo, il datore di lavoro può trattenere una parte del salario.
2 La trattenuta non può superare un decimo del salario scaduto il giorno di paga né in totale il salario di una settimana lavorativa; tuttavia, una trattenuta maggiore può essere prevista mediante contratto normale o contratto collettivo.
3 Il salario trattenuto vale come garanzia per i crediti del datore di lavoro derivanti dal rapporto di lavoro, e non come pena convenzionale, salvo accordo o uso contrario o disposizione derogante di un contratto normale o collettivo.
Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
GR | ZB-04-47 | Forderung aus Arbeitsvertrag | Beschwerde; Stanz; Urlaub; Beschwerdeführerin; Schwerdegegner; Bezahlte; Beschwerdegegner; Vorinstanz; Ferien; Ausschuss; Unbezahlte; Richtsausschuss; Recht; Senheit; Urteil; Laub“; Davos; Urlaub“; Abwesenheit; Arbeitsvertrag; Lungen; Kantonsgericht; “Urlaub; Willkürlich; “Urlaub“ |