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Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)

Art. 30e LPP dal 2023

Art. 30e Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 30e Garanzia dello scopo di previdenza

1 L’assicurato o i suoi eredi possono alienare la propriet? dell’abitazione soltanto alle condizioni previste dall’articolo 30d. È considerata alienazione anche il conferimento di diritti che equivalgono economicamente ad un’alienazione. Per contro non è considerato alienazione il trasferimento di propriet? dell’abitazione ad un beneficiario ai sensi del diritto di previdenza. Quest’ultimo soggiace alla stessa restrizione del diritto d’alienazione dell’assicurato.

2 La restrizione del diritto d’alienazione di cui al capoverso 1 dev’essere menzionata nel registro fondiario. L’istituto di previdenza è tenuto a richiedere la menzione nel registro fondiario al momento del prelievo anticipato o della realizzazione del pegno che grava l’avere di previdenza.

3 La menzione può essere cancellata:

  • a. (1) alla nascita del diritto regolamentare alle prestazioni per la vecchiaia;
  • b. in seguito al verificarsi di un altro caso di previdenza;
  • c. in caso di pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio;
  • d. se è dimostrato che l’importo investito nella propriet? dell’abitazione è stato trasferito secondo l’articolo 30d all’istituto di previdenza dell’assicurato o ad un istituto di libero passaggio.
  • 4 Se utilizza il prelievo anticipato per acquistare quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione d’abitazioni o partecipazioni analoghe, l’assicurato deve depositarle affinché sia garantito lo scopo di previdenza.

    5 L’assicurato domiciliato all’estero deve dimostrare, prima del prelievo anticipato o della costituzione in pegno dell’avere di previdenza, che utilizza i fondi della previdenza professionale per la propriet? della sua abitazione.

    6 L’obbligo e il diritto di rimborso sussistono fino alla nascita del diritto regolamentare alle prestazioni per la vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o al pagamento in contanti. (1)

    (1) (2)
    (2) Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 22 mar. 2019 (Riforma delle PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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