CCS Art. 30 -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 30 CCS dal 2026

Art. 30 Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 30

1

 Il governo del Cantone di domicilio può, per motivi degni di rispetto, autorizzare una persona a cambiare nome. (1)

2

 ... (2)

3

 Chi da tale cambiamento fosse pregiudicato nei suoi diritti può contestarlo davanti al giudice, entro un anno da quando ne ebbe conoscenza.

(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).
(2) Abrogato dalla cifra I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), con effetto dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).

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