Art. 299a II. Verifica della cosa e avviso all’affittuario
1 Al momento della restituzione, il locatore deve verificare lo stato della cosa e, se vi scopre difetti di cui l’affittuario deve rispondere, dargliene subito notizia.
2 Diversamente, l’affittuario è liberato dalla sua responsabilit? , salvo che si tratti di difetti irriconoscibili mediante l’ordinaria verifica.
3 Se il locatore scopre più tardi difetti di questo tipo, deve darne subito notizia all’affittuario.
Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
GR | ZK2-09-78 | Forderung aus Miet-/Pachtvertrag | Berufung; Beklagten; Mängel; Kleininventar; Rüge; Miete; Mängelrüge; Recht; Mieter; Partei; Berufungskläger; Maschinen; Parteien; Frist; Urteil; Betrag; Vermieter; Vorinstanz; C-AG; Schaden; Forderung; Kleininventars; Apparate; Berufungsbegründung; Position; Zustand; Bezirksgericht; Pacht; Rügefrist |