CCS Art. 277 -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 277 CCS dal 2026

Art. 277 Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 277 Durata (1)

1

 L’obbligo di mantenimento dura fino alla maggiore età del figlio.

2

 Se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione possa normalmente concludersi. (2)

(1) Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).
(2) Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 7 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 1126; FF 1993 I 921).

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