Art. 270a II. Figlio di genitori non coniugati (1)
1 Se l’autorit? parentale spetta a un solo genitore, il figlio ne assume il cognome da nubile o da celibe. Se l’autorit? parentale è esercitata congiuntamente, i genitori stabiliscono se il figlio porter? il cognome da nubile della madre o il cognome da celibe del padre.
2 Se l’autorit? parentale congiunta è istituita dopo la nascita del primo figlio, entro un anno dalla sua istituzione i genitori possono dichiarare all’ufficiale dello stato civile che il figlio porter? il cognome da nubile o da celibe dell’altro genitore. La dichiarazione vale per tutti i figli comuni, a prescindere dall’attribuzione dell’autorit? parentale.
3 Se l’autorit? parentale non spetta ad alcuno dei genitori, il figlio assume il cognome da nubile della madre.
4 Le modifiche dell’attribuzione dell’autorit? parentale non hanno ripercussioni sul cognome. Sono fatte salve le disposizioni sul cambiamento del nome.
Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
BE | KES 2017 672 | Gesuch um Errichtung einer Beistandschaft nach Art. 308 ZGB, gemeinsame elterliche Sorge | Beschwerde; Namens; Namensänderung; Eltern; Kindes; Elterliche; Entscheid; Gemeinsam; Beschwerdeführerin; Vertretung; Beistand; Gemeinsame; Elternteil; Errichtung; Vorinstanz; Gesuch; Gesetz; Beistandschaft; Führt; Kindeswohl; Vorliegen; Interesse; Verfahren; Behörde; Weiter; Vertreten; Familienname |
Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
BS | VD.2017.151 (AG.2017.819) | Namensänderung | Beigeladene; Namens; Beigeladenen; Rekurrent; Familie; Familienname; Rekurrenten; Namensänderung; Familiennamen; Vorinstanz; Kinder; Verfahren; Entscheid; Rekurs; Kindes; Werden; Eltern; Mutter; Spreche; Gründe; Änderung; Namens; Seiner; Kosten; Interesse; Elterliche; Justizund; Sicherheitsdepartement; Beantragt; Familiennamens |