PA Art. 27 -

Einleitung zur Rechtsnorm PA:



Art. 27 PA dal 2022

Art. 27 Legge federale sulla procedura amministrativa (PA) drucken

Art. 27 II. Eccezioni

1 L’autorit può negare l’esame degli atti solamente se:

  • a. un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, esiga l’osservanza del segreto;
  • b. un interesse privato importante, in particolare d’una controparte, esiga l’osservanza del segreto;
  • c. l’interesse di un’inchiesta ufficiale in corso lo esiga.
  • 2 Il diniego d’esame dev’essere ristretto agli atti soggetti a segreto.

    3 A una parte non può essere negato l’esame delle sue memorie, dei documenti da essa prodotti come mezzi di prova e delle decisioni notificatele; l’esame dei processi verbali delle sue dichiarazioni le può essere negato soltanto fino alla chiusura dell’inchiesta.


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