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Legge sull’imposizione del tabacco (LImT)

Art. 26e LImT dal 2023

Art. 26e Legge sull’imposizione del tabacco (LImT) drucken

Art. 26e VI. Trasporto (1)

1 Per i tabacchi manufatti importati, non ancora imposti, trasportati dalla frontiera a un deposito fiscale autorizzato, gli importatori assumono gli obblighi derivanti dalla presente legge; devono prestare garanzia per l’imposta e gli altri tributi.

2 Per i tabacchi manufatti non ancora imposti trasportati da un deposito fiscale autorizzato a un altro o, se si tratta di tabacchi manufatti destinati all’esportazione, da un deposito fiscale autorizzato alla frontiera, i gestori di depositi fiscali autorizzati che effettuano la spedizione assumono gli obblighi derivanti dalla presente legge; devono prestare garanzia per l’imposta e gli altri tributi.

3 La garanzia termina quando:

  • a. i tabacchi manufatti arrivano al deposito fiscale autorizzato e la loro entrata è registrata nella dovuta forma; o
  • b. l’esportazione dei tabacchi manufatti è attestata dalla dogana.
  • 4 Il gestore del deposito fiscale autorizzato annuncia all’UDSC ogni spedizione di tabacchi manufatti non ancora imposti.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5561; FF 2008 423).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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