Art. 268a II. Istruttoria (1)
1 L’adozione può essere pronunciata solo dopo istruttoria sulle circostanze essenziali, eventualmente con la collaborazione di periti.
2 Occorre specialmente indagare sulla personalit? e la salute degli aspiranti all’adozione e dell’adottando, la compatibilit? dei soggetti, l’idoneit? ad educare il figlio, la situazione economica, i motivi e le condizioni familiari degli aspiranti all’adozione, come pure sul decorso dei rapporti d’assistenza. (2)
3 ... (3)
(1) Introdotto dal n. I 1 della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° apr. 1973 (RU 1972 2653; FF 1971 II 85).