Art. 26 ORC dal 2023
Art. 26 Capitolo 2: Principi concernenti l’iscrizione (1) Termine
Se per l’iscrizione nel registro di commercio è previsto un termine, quest’ultimo è reputato osservato se la notificazione e i documenti giustificativi richiesti sono conformi ai requisiti legali e:a. sono consegnati all’ufficio del registro di commercio o, all’indirizzo di questo, alla Posta Svizzera entro l’ultimo giorno del termine previsto; ob. è stato confermato al mittente che la notificazione elettronica e i documenti giustificativi in forma elettronica necessari sono stati ricevuti entro l’ultimo giorno del termine previsto.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 ([RU 2020 971]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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