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Legge sul casellario giudiziale (LCaGi)

Art. 25 LCaGi dal 2023

Art. 25 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 25 Capitolo 2: Dati iscritti al di fuori del sistema di gestione dei dati penali Verbalizzazione automatica delle consultazioni effettuate dalle autorit?

1 Se un’autorit? consulta in linea dati penali di VOSTRA, sono automaticamente verbalizzati nello stesso il nome di tale autorit? , la data, l’ora e lo scopo della consultazione, i dati penali consultati e le generalit? della persona interessata.

2 Le consultazioni effettuate dalle autorit? che gestiscono VOSTRA sono automaticamente verbalizzate nello stesso soltanto se servono alla prima iscrizione di dati penali o all’allestimento di un estratto su richiesta scritta di un’autorit? .

3 Il Consiglio federale definisce i dati da verbalizzare e la loro forma.

4 I dati verbalizzati possono essere utilizzati soltanto nell’ambito dell’esercizio del diritto di accesso (art. 57) o per l’esecuzione di controlli da parte del Servizio del casellario giudiziale (art. 3 cpv. 2 lett. g).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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