Art. 25 LAMaI dal 2026
Art. 25 Prestazioni generali in caso di malattia
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L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi.
2 dal medico, dal chiropratico, 2bis. (3) da infermieri, da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione di un medico o di un chiropratico; le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici prescritti dal medico o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, dal chiropratico; un contributo alle spese di cure balneari prescritte dal medico; i provvedimenti di riabilitazione medica, eseguiti o prescritti dal medico; la degenza in ospedale secondo lo standard del reparto comune; … la degenza in caso di parto in una casa per partorienti (art. 29); un contributo alle spese di trasporto necessarie dal profilo medico e alle spese di salvataggio; la prestazione effettuata dal farmacista al momento di fornire i medicamenti prescritti dal medico secondo la lettera b.
(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 16 dic. 2022 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 212; FF 2022 1498).
(3) Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 16 dic. 2022 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 212; FF 2022 1498).
(4) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).
(5) Abrogata dalla cifra I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).
(6) Introdotta dalla cifra I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).
(7) Introdotta dalla cifra I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2305; FF 1999 687).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
