LAMaI Art. 25 - Prestazioni generali in caso di malattia

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 25 LAMaI dal 2026

Art. 25 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 25 Prestazioni generali in caso di malattia

1

 L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi.

2 Queste prestazioni comprendono:

  • a. (1) gli esami e le terapie ambulatoriali, in ospedale o in una casa di cura, nonché le cure dispensate nell’ambito di una cura ospedaliera: (2)
  • 1.

    dal medico,

  • 2.

    dal chiropratico,

  • [tab]

    2bis. (3) da infermieri,

  • 3.

    da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione di un medico o di un chiropratico;

  • b.

    le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici prescritti dal medico o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, dal chiropratico;

  • c.

    un contributo alle spese di cure balneari prescritte dal medico;

  • d.

    i provvedimenti di riabilitazione medica, eseguiti o prescritti dal medico;

  • e. (4)

    la degenza in ospedale secondo lo standard del reparto comune;

  • f. (5)

  • fbis. (6)

    la degenza in caso di parto in una casa per partorienti (art. 29);

  • g.

    un contributo alle spese di trasporto necessarie dal profilo medico e alle spese di salvataggio;

  • h. (7)

    la prestazione effettuata dal farmacista al momento di fornire i medicamenti prescritti dal medico secondo la lettera b.

  • (1) Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3517 6847 cifra I; FF 2005 1839).
    (2) Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 16 dic. 2022 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 212; FF 2022 1498).
    (3) Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 16 dic. 2022 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 212; FF 2022 1498).
    (4) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).
    (5) Abrogata dalla cifra I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).
    (6) Introdotta dalla cifra I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).
    (7) Introdotta dalla cifra I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2305; FF 1999 687).

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