Art. 24b ORC dal 2023
Art. 24b (1) Dati per l’identificazione
1 Sulla base del documento di identit? e ai fini dell’identificazione delle persone fisiche vengono iscritti nel registro di commercio i seguenti dati:a. il cognome;b. se del caso, il cognome prima del matrimonio;c. tutti i nomi nell’ordine corretto;d. la data di nascita;e. il sesso;f. il Comune politico del luogo d’origine o, per i cittadini stranieri, la cittadinanza;g. il tipo, il numero e lo Stato di emissione del documento di identit? .
2 Nel registro di commercio sono inoltre iscritti i seguenti dati:a. eventuali nomi usuali, vezzeggiativi, nomi d’arte, cognomi d’affinit? , nomi ricevuti in seno a un ordine religioso o cognomi dell’unione domestica registrata;b. il Comune politico del luogo di domicilio o, in caso di domicilio all’estero, la localit? e lo Stato;c. se del caso, il numero personale gi? assegnato e non significante della banca dati centrale delle persone. (2)
3 La pubblicit? di questi dati è retta dall’articolo 119 capoverso 1.
(1) Introdotto dall’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 ([RU 2011 4659]). (2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 mar. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 ([RU 2020 971]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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