CPC Art. 239 - Notificazione e motivazione

Einleitung zur Rechtsnorm CPC:



Art. 239 CPC dal 2026

Art. 239 Codice di procedura civile (CPC) drucken

Art. 239 Notificazione e motivazione

1 Il giudice notifica di regola la sua decisione senza motivazione scritta: (1)

  • a.

    al dibattimento, consegnando alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale;

  • b. (1)

    recapitando rapidamente il dispositivo alle parti.

  • 2

     La motivazione scritta è fatta pervenire in un secondo tempo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione. L’omessa richiesta di motivazione si ha per rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo.

    3

     Sono fatte salve le disposizioni della legge del 17 giugno 2005 (3) sul Tribunale federale concernenti la notificazione di decisioni che possono essere impugnate davanti al Tribunale federale.

    (1) (2)
    (2) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2023 491; FF 2020 2407).
    (3) RS 173.110

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
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