Art. 238 III. Compensi tra beni comuni e beni propri
1 In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra beni comuni e beni propri di un coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri.
2 Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio i beni comuni.
Autor | Kommentar | Jahr |
Hausheer, Aebi-Müller | Basler Kommentar, 5. Aufl. | 2014 |