LAMaI Art. 23 - Statistiche (2)

Einleitung zur Rechtsnorm LAMaI:



Art. 23 LAMaI dal 2026

Art. 23 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 23 (1) Statistiche (2)

1

 L’Ufficio federale di statistica elabora le basi statistiche necessarie per valutare il funzionamento e gli effetti della presente legge. A tale scopo rileva i dati necessari presso gli assicuratori, i fornitori di prestazioni e la popolazione.

2

 Le persone fisiche e giuridiche interpellate sono tenute a fornire le informazioni richieste. I dati devono essere messi a disposizione gratuitamente.

3

 Il trattamento di dati a fini statistici è retto dalla legge federale del 9 ottobre 1992 (3) sulla statistica federale.

(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).
(2) Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 mar. 2021 sulla trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 731; FF 2019 4495, 4883).
(3) RS 431.01

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.