OR Art. 227a -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 227a OR dal 2023

Art. 227a Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 227 a a 227i (1)

(1) Introdotti dal n. I della LF del 23 mar. 1962 (RU 1962 1085; FF 1962 593). Abrogati dal n. I della LF del 13 dic. 2013 (Abrogazione delle disposizioni concernenti il contratto di vendita a rate anticipate), con effetto dal 1° lug. 2014 (RU 2014 869; FF 2013 3959 5017).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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