Art. 222h OETV dal 2022

Art. 222h (1) Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 29 marzo 2006
1 Per i veicoli secondo l’articolo 100 capoverso 1 lettera a, messi in circolazione per la prima volta innanzi il 1° gennaio 2007, è sufficiente un tachigrafo analogico.
2 Dal 1° gennaio 2007 è necessario un tachigrafo digitale per i veicoli di cui all’articolo 100 capoverso 1 lettera a: (2)
(2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.