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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 222g OETV dal 2022

Art. 222g Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 222g (1) Disposizioni transitorie relative alla modifica del 17 agosto 2005

1 Le disposizioni dell’articolo 106 capoversi 2 e 3 sulle cinture di sicurezza si applicano ai veicoli messi in circolazione per la prima volta o modificati in modo corrispondente a partire dal 1° marzo 2006. Per i veicoli messi in circolazione o modificati prima di questa data, queste disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2010, tranne se i veicoli dispongono di sedili disposti nella direzione di marcia per i quali non sono prescritte le cinture di sicurezza.

2 Le disposizioni dell’articolo 117 capoverso 2 sui contrassegni che indicano la velocit? massima si applicano ai veicoli messi in circolazione per la prima volta a partire dal 1° marzo 2006. Per i veicoli messi in circolazione prima di questa data le disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2009.

(1) Introdotto dal n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4515).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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