Art. 221a CPM dal 2023
Art. 221a Giurisdizione in caso di genocidio, crimini contro l’umanit? e crimini di guerra (1)
1 Se a un genocidio, a un crimine contro l’umanit? (capo sesto della parte seconda e art. 114a) o a un crimine di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 114a) hanno partecipato più persone, sottoposte in parte alla giurisdizione ordinaria e in parte a quella militare, il Consiglio federale può, su richiesta dell’uditore in capo o del procuratore generale della Confederazione, sottoporre tutte le persone alla giurisdizione ordinaria o a quella militare. In questo caso ogni persona è soggetta alla stessa giurisdizione.
2 Il capoverso 1 è applicabile anche se è gi? pendente un processo penale ordinario o militare e i fatti in questione sono correlati.
3 Se una persona è accusata di più reati spettanti gli uni alla giurisdizione militare e gli altri a quella ordinaria, e se uno dei reati è il genocidio o un crimine contro l’umanit? (capo sesto della parte seconda e art. 114a) o un crimine di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 114a), il giudizio va esclusivamente deferito:a. al tribunale militare, se l’accusato è sottoposto alla giurisdizione militare;b. al tribunale ordinario, se l’accusato non è sottoposto alla giurisdizione militare.
(1) Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l’attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 ([RU 2010 4963]; [FF 2008 3293]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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