Art. 22 OETV dal 2022

Art. 22 Generi di rimorchi di lavoro
1 I «rimorchi di lavoro» sono rimorchi con al massimo una superficie di carico limitata per gli utensili e il carburante con i quali non sono trasportate cose, ma che servono come macchine di lavoro. (1)
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3 I rimorchi di lavoro possono essere immatricolati come rimorchi di trasporto se soddisfano tutte le prescrizioni applicabili a quest’ultimi e se le attrezzature di lavoro non ostacolano la circolazione.
4 I rimorchi secondo il capoverso 2 sono designati quali rimorchi di lavoro, quelli il cui interno è adibito a locale (art. 20 cpv. 1) semplicemente quali rimorchi, precisando l’uso cui sono destinati.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).(2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
(3) Abrogata dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.