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Legge sulla formazione professionale (LFPr)

Art. 22 LFPr dal 2022

Art. 22 Legge sulla formazione professionale (LFPr) drucken

Art. 22 Offerta di scuole professionali di base

1 I Cantoni nei quali si svolge la formazione professionale pratica provvedono a un’offerta di scuole professionali di base adeguata alle necessit? .

2 L’insegnamento obbligatorio è gratuito.

3 La persona che nell’azienda di tirocinio e nella scuola professionale di base soddisfa i presupposti può frequentare corsi facoltativi senza deduzione salariale. La frequenza di questi corsi è decisa d’intesa con l’azienda. In caso di disaccordo decide il Cantone.

4 Se una persona in formazione ha bisogno di corsi di ricupero per portare debitamente a termine la scuola professionale di base, quest’ultima può, d’intesa con l’azienda e con la persona in formazione, ordinarne la frequentazione. In caso di disaccordo decide il Cantone. La frequentazione dei corsi non comporta alcuna deduzione salariale.

5 Su proposta delle associazioni professionali, la SEFRI autorizza (1) lo svolgimento di corsi specializzati intercantonali se consentono un migliore raggiungimento dell’obiettivo di formazione, di influenzare favorevolmente la disponibilit? delle aziende di tirocinio, non generano costi eccessivi e non provocano gravi pregiudizi ai partecipanti.

(1) Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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