Art. 215 OETV dal 2022
Art. 215 Telaio, iscrizioni, posti (1)
1 Il telaio, il manubrio, le forcelle e le ruote devono essere costruiti in modo sufficientemente solido. (2)
1bis Le iscrizioni e i dipinti sui veicoli non devono distrarre eccessivamente l’attenzione degli altri utenti della strada. Non devono avere luce propria né essere illuminati. (3)
2 I velocipedi possono avere soltanto un numero di posti pari a quello delle coppie di pedali o di unit? meccaniche di propulsione equivalenti. Fanno eccezione i velocipedi appositamente predisposti con al massimo due sedili protetti per fanciulli o con un posto per disabili. (1)
(1) (4) (2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 ([RU 2005 4111]). (3) Introdotto dal n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 ([RU 2012 1825]). (4) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 ([RU 2016 5133]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
www.admin.ch.
Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen?
Hier geht es zur Registrierung.