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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 214 OETV dal 2022

Art. 214 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 214 Ruote, freni

1 Le ruote devono essere provviste di pneumatici a camera d’aria appropriati o altri pneumatici parimenti elastici; la tela non deve essere visibile. (1)

2 I velocipedi devono essere provvisti di due freni efficaci che agiscono uno sulla ruota anteriore e uno su quella posteriore.

3 Sui velocipedi pluritraccia il freno deve agire simultaneamente e in maniera uguale sulle ruote di un asse, a meno che ogni ruota dell’asse non possieda un proprio dispositivo di comando e garantisca da sola l’efficacia di frenatura prescritta per entrambi i freni contemporaneamente, senza che il veicolo devii dalla traiettoria. In questo caso non è necessario alcun freno sul secondo asse. Uno dei freni deve potere essere bloccato ed impedire che il veicolo carico si metta improvvisamente in moto su una salita o una discesa con una pendenza fino al 12 per cento. (2)

4 L’efficacia dell’impianto di frenatura come anche la procedura di controllo si fondano sull’allegato 7.

(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).
(2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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