Art. 210 OETV dal 2022
Art. 210 Sezione 9: Rimorchi trainati da velocipedi e ciclomotori
1 I rimorchi trainati da velocipedi e ciclomotori devono soddisfare soltanto le esigenze dell’articolo 68 ONC (1) e le prescrizioni seguenti. (2)
2 Davanti e dietro, un catarifrangente non triangolare deve essere applicato stabilmente il più vicino possibile al bordo sinistro e destro del rimorchio. Gli indicatori di direzione lampeggianti sono ammessi soltanto se il veicolo trattore ne è gi? equipaggiato. Se la luce posteriore del velocipede è coperta dal rimorchio o dal carico, di notte il rimorchio deve essere munito dietro di una luce rossa o gialla.
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4 I rimorchi devono essere agganciati al veicolo trattore con un dispositivo di agganciamento che offra ogni garanzia di sicurezza e che permetta di sterzare lateralmente.
5 Gli elementi rimorchiati sono considerati rimorchi. Sono elementi rimorchiati:a. telai accoppiati mediante uno snodo e dotati di una o due ruote, pedali, sedile e di un dispositivo per tenersi;b. i velocipedi per fanciulli, che una volta smontata o sollevata la ruota anteriore, vengono collegati al veicolo di traino mediante un dispositivo di accoppiamento sicuro; oppurec. (4) sedie a rotelle, collegate al veicolo di traino mediante un dispositivo di accoppiamento sicuro. (5)
(1) [RS 741.11] (2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 ([RU 2015 2473]). (3) Abrogato dal n. I dell’O del 17 dic. 2021, con effetto dal 1° apr. 2022 ([RU 2022 14]). (4) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 ([RU 2007 2109]). (5) Introdotto dal n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 ([RU 2005 4515]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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