Art. 21 LAMaI dal 2026
Art. 21 (1) Dati degli assicuratori
1
Gli assicuratori sono tenuti a trasmettere regolarmente all’Ufficio federale i dati necessari per l’adempimento dei suoi compiti secondo la presente legge.
2 sorvegliare l’evoluzione dei costi secondo il tipo di prestazione e il fornitore di prestazioni, nonché elaborare le basi decisionali per misure volte a contenere l’evoluzione dei costi; analizzare gli effetti della legge e della sua esecuzione, nonché elaborare le basi decisionali in vista di modifiche della legge e della sua esecuzione; valutare la compensazione dei rischi; stabilire gli obiettivi in materia di costi di cui all’articolo 54; misurare gli obiettivi in materia di qualità e l’efficienza sotto il profilo dei costi.
3
L’Ufficio federale è responsabile affinché nell’ambito dell’utilizzazione dei dati sia garantito l’anonimato degli assicurati.
4
L’Ufficio federale mette i dati rilevati a disposizione dei fornitori di dati, dei Cantoni, della ricerca, della scienza e del pubblico. (4)
(1) Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 19 mar. 2021 sulla trasmissione di dati degli assicuratori nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 731; FF 2019 4495, 4883).(2) (3)
(3) Introdotta dalla cifra I della LF del 29 set. 2023 (Misure di contenimento dei costi – Definizione di obiettivi in materia di costi e di qualità), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 769; FF 2021 2819).
(4) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 29 set. 2023 (Misure di contenimento dei costi – Definizione di obiettivi in materia di costi e di qualità), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 769; FF 2021 2819).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
