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Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (EMRK)

Art. 21 EMRK dal 2022

Art. 21 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (EMRK) drucken

Art. 21 (1) Condizioni per l’esercizio delle funzioni

1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l’esercizio delle più alte funzioni giudiziarie o essere giuristi di riconosciuta competenza.2. I candidati devono avere meno di 65 anni di et? alla data in cui la lista di tre candidati deve pervenire all’Assemblea parlamentare in virtù dell’articolo 22.3. I giudici siedono in Corte a titolo individuale.4. Durante il loro mandato, i giudici non possono svolgere alcuna attivit? incompatibile con le esigenze di autonomia, di imparzialit? o di disponibilit? richieste per un’attivit? esercitata a tempo pieno; tutte le controversie derivanti dall’applicazione del presente paragrafo vengono decise dalla Corte.

(1) Aggiornato dall’art. 2 par. 1 e 2 del Prot. n. 15 del 24 giu. 2013, approvato dall’AF il 18 mar. 2016, in vigore per la Svizzera il 1° ago. 2021 (RU 2021 461; FF 2015 1935).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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