Art. 21 (1) Ammontare della rendita
1 Alla morte dell’assicurato, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera d’invalidit? cui avrebbe avuto diritto l’assicurato.
2 Alla morte del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d’invalidit? , la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento dell’ultima rendita di vecchiaia o d’invalidit? versata.
3 Le parti di rendita assegnate al coniuge creditore nell’ambito di un conguaglio della previdenza professionale secondo l’articolo 124a CC (2) non entrano nell’ultima rendita di vecchiaia o d’invalidit? versata secondo il capoverso 2. (3)
4 Se una rendita per i figli è rimasta intatta nel conguaglio della previdenza professionale secondo l’articolo 124 o 124a CC, la rendita per orfani è calcolata sulle stesse basi. (3)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.