Art. 209 OETV dal 2022
Art. 209 Illuminazione, agevolazioni (1)
1 All’illuminazione e agli indicatori di direzione lampeggianti dei rimorchi agricoli e forestali si applicano gli articoli 192–194. All’illuminazione e agli indicatori di direzione lampeggianti dei rimorchi agricoli e forestali di lavoro si applica inoltre l’articolo 204 capoversi 3 e 4. (2)
2 Non sono necessarie le luci di posizione e la luce per illuminare la targa. (3) Invece dei catarifrangenti anteriori possono essere impiegati rivestimenti di materia riflettente con una superficie di almeno 100 cm2.
3 … (4)
4 ... (5)
5 … (6)
6 Ai rimorchi agricoli e forestali con una velocit? massima di 40 km/h si applicano inoltre le agevolazioni dell’articolo 119 lettere d, g e q. (7)
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° mag. 2019 ([RU 2019 253]). (2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 ([RU 2009 5705]). (3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 ([RU 1998 2352]). (4) Abrogato dal n. I dell’O del 14 ott. 2009, con effetto dal 1° apr. 2010 ([RU 2009 5705]). (5) Abrogato dal n. I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° mag. 2019 ([RU 2019 253]). (6) Abrogato dal n. I dell’O del 2 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2012 ([RU 2012 1825]). (7) Introdotto dal n. I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 ([RU 2000 2433]).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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