E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 204 OETV dal 2022

Art. 204 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 204 Carrozzeria, sospensioni, illuminazione

1 I rimorchi di lavoro possono avere soltanto le superfici di carico necessarie per l’uso al quale sono destinate.

2 Non è necessario che gli assi siano molleggiati. I parafanghi possono mancare se è impossibile montarli per ragioni tecniche o d’impiego.

3 Non è necessario che le luci e gli indicatori di direzione lampeggianti siano applicati stabilmente. Non è necessaria la luce per illuminare la targa. Per la circolazione sulle strade pubbliche, di giorno devono essere applicati le luci di fermata e gli indicatori di direzione lampeggianti, se quelli del veicolo trattore non sono facilmente visibili. Di notte e in cattive condizioni atmosferiche, devono essere applicati le luci e gli indicatori di direzione lampeggianti. (1)

4 Sui rimorchi lunghi fino a 2,50 m e larghi fino a 1,20 m le luci e gli indicatori di direzione lampeggianti possono mancare se quelli del veicolo trattore non sono coperti.

(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.
SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website analysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz