Art. 20 Sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga
1 La Confederazione e i Cantoni possono realizzare e gestire congiuntamente un sistema di comunicazione mobile sicuro a banda larga per la collaborazione intercantonale e interorganizzativa tra le autorit? e le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza nonché con terzi.
2 La Confederazione è responsabile delle componenti centrali del sistema e delle componenti decentralizzate di sua competenza, nonché della sicurezza della loro alimentazione elettrica.
3 La Confederazione assicura il funzionamento dell’intero sistema.
4 I Cantoni sono responsabili delle componenti decentralizzate del sistema che non sono di competenza della Confederazione e della sicurezza della loro alimentazione elettrica.
5 Il Consiglio federale stabilisce i compiti in dettaglio e disciplina gli aspetti tecnici. Può delegare all’UFPP la competenza di emanare disposizioni sugli aspetti tecnici.
6 Il Consiglio federale può stabilire scadenze di attuazione per Cantoni e terzi ed emanare direttive concernenti la salvaguardia del valore del sistema.
7 Previa consultazione dei Cantoni, il Consiglio federale decide in merito all’abbandono o alla sostituzione del sistema.
8 La Confederazione, singoli Cantoni e terzi possono realizzare un sottosistema nell’ambito di un progetto pilota. Il Consiglio federale disciplina le condizioni del progetto pilota. L’UFPP assicura il coordinamento.