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Legge sul casellario giudiziale (LCaGi)

Art. 2 LCaGi dal 2023

Art. 2 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 2 Definizioni

Nella presente legge s’intende per:

  • a. sentenza originaria: decisione penale di merito in cui si accerta che è stato commesso un determinato reato;
  • b. decisione successiva: decisione penale di un’autorit? giudiziaria o di un’autorit? d’esecuzione avente per oggetto il riesame (modifica, complemento, soppressione o conferma) di una sanzione passata in giudicato e dei suoi effetti senza nuovo giudizio dei reati per i quali la sanzione è stata inflitta;
  • c. autorit? collegata: autorit? che dispone di un diritto operativo di consultazione o iscrizione in linea;
  • d. dati penali: dati delle sentenze originarie e delle decisioni successive, nonché dati sui procedimenti penali pendenti;
  • e. sistema di gestione dei dati penali: parte centrale di VOSTRA nella quale sono gestiti i dati penali inerenti a persone e che consente di allestire gli estratti.

  • Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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