Art. 195 OETV dal 2022

Art. 195 Capitolo 7: Altre esigenze e equipaggiamenti complementari
1 I rimorchi muniti di ganci di traino si considerano veicoli trattori in ragione del dispositivo di agganciamento posteriore e del carico rimorchiato autorizzato (art. 91). (1)
2 I rimorchi a timone rigido con un carico d’appoggio superiore a 50 kg e carico equamente ripartito nonché i semirimorchi devono avere un adeguato sostegno regolabile in altezza se non sono attaccati stabilmente al veicolo trattore. I sostegni devono alzarsi automaticamente se l’agganciamento e il raccordo delle condotte di detti rimorchi sono automatici. (1)
3 Se il peso totale supera 0,75 t è indispensabile almeno un cuneo (art. 90 cpv. 3). (4)
4 La velocit può all’occorrenza essere limitata, se lo esigono i particolari tecnici del rimorchio.
5 Per i rimorchi con velocit massima limitata e per i rimorchi che possono essere trainati soltanto da veicoli trattori con velocit massima limitata possono essere fatte valere le agevolazioni di cui negli articoli 118, 119 e 120. (5) Per il contrassegno e l’iscrizione della velocit massima di rimorchi per cui questa è limitata è applicabile per analogia l’articolo 117 capoverso 2. (6)
(1) (3)(2) Introdotto dal n. I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 2012 1825). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
(3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).
(4) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
(5) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).
(6) Per. introdotto dal n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.