CPS Art. 195 -

Einleitung zur Rechtsnorm CPS:



Art. 195 CPS dal 2026

Art. 195 Codice penale svizzero (CPS) drucken

Art. 195 Sfruttamento di atti sessuali. Promovimento della prostituzione (1)

È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:

  • a.

    sospinge alla prostituzione un minorenne o, per trarne un vantaggio patrimoniale, ne promuove la prostituzione;

  • b.

    sospinge altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale;

  • c.

    lede la libertà d’azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l’estensione o altre circostanze inerenti all’esercizio della prostituzione;

  • d.

    mantiene una persona nella prostituzione.

  • (1) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.