Art. 192 Capitolo 6: Illuminazione Dispositivi d’illuminazione obbligatori
1
2 I rimorchi la cui larghezza supera 2,10 m devono essere muniti di due luci di ingombro visibili anteriormente e posteriormente. (1)
3 I rimorchi la cui lunghezza supera 5,00 m devono essere muniti su ogni lato di un catarifrangente non triangolare visibile lateralmente e collocato in modo adeguato.
4 I rimorchi la cui lunghezza supera 7,00 m devono essere muniti, su ogni lato, di una luce di ingombro rivolta verso l’avanti e collocata il più indietro possibile.
5
6 Le piattaforme elevatrici che, in posizione di lavoro, sporgono di oltre 0,75 m dal contorno del veicolo devono essere provviste, nel punto più esterno possibile, di almeno due dispositivi di avvertimento a luce lampeggiante (art. 78 cpv. 2). (4)
(1) (3)Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
SO | STBER.2019.40 | mehrfaches Führen eines nicht betriebssicheren Fahrzeuges | Schuldig; Beschuldigte; Anhänger; Ladung; Berufung; Beschuldigten; Urteil; Fahre; Fahrzeug; Defekte; Beweis; Anhängers; Recht; Urteils; Defekten; Gesichert; Verfahren; Partei; Erstinstanzlich; Betriebssicher; Berufungsverfahren; Spanngurt; Bremslichter; Genügend; Busse; Staat; Vorinstanz; Polizei; Fahrzeuge; Markier |