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Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Art. 192 OETV dal 2022

Art. 192 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 192 Capitolo 6: Illuminazione Dispositivi d’illuminazione obbligatori

1 Sui rimorchi devono essere applicati stabilmente le luci e i catarifrangenti seguenti:

  • a. (1) visibili davanti: due catarifrangenti sulla parte anteriore del veicolo e, se la larghezza del veicolo supera 1,60 m, due luci di posizione;
  • b. dietro: due luci di coda, due luci di fermata, una luce per illuminare la targa, nella misura in cui la targa sia necessaria, e due catarifrangenti triangolari. (2)
  • 2 I rimorchi la cui larghezza supera 2,10 m devono essere muniti di due luci di ingombro visibili anteriormente e posteriormente. (1)

    3 I rimorchi la cui lunghezza supera 5,00 m devono essere muniti su ogni lato di un catarifrangente non triangolare visibile lateralmente e collocato in modo adeguato.

    4 I rimorchi la cui lunghezza supera 7,00 m devono essere muniti, su ogni lato, di una luce di ingombro rivolta verso l’avanti e collocata il più indietro possibile.

    5 In alternativa al capoverso 4, è autorizzata la seguente disposizione di luci di ingombro visibili lateralmente:

  • a. su ogni lato una luce di ingombro distante non più di 3,00 m dalla sagoma anteriore del veicolo (incluso il dispositivo d’agganciamento); e
  • b. su ogni lato una luce di ingombro distante non più di 1,00 m dalla sagoma posteriore del veicolo.
  • 6 Le piattaforme elevatrici che, in posizione di lavoro, sporgono di oltre 0,75 m dal contorno del veicolo devono essere provviste, nel punto più esterno possibile, di almeno due dispositivi di avvertimento a luce lampeggiante (art. 78 cpv. 2). (4)

    (1) (3)
    (2) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).
    (3) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433).
    (4) Introdotto dal n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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    Art. 192 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (VTS) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    SOSTBER.2019.40mehrfaches Führen eines nicht betriebssicheren FahrzeugesSchuldig; Beschuldigte; Anhänger; Ladung; Berufung; Beschuldigten; Urteil; Fahre; Fahrzeug; Defekte; Beweis; Anhängers; Recht; Urteils; Defekten; Gesichert; Verfahren; Partei; Erstinstanzlich; Betriebssicher; Berufungsverfahren; Spanngurt; Bremslichter; Genügend; Busse; Staat; Vorinstanz; Polizei; Fahrzeuge; Markier
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