Art. 191 OETV dal 2022
Art. 191 Dispositivo di protezione laterale, dispositivo di protezione posteriore
1 I rimorchi delle categorie O3 e O4 devono essere muniti di un dispositivo di protezione laterale conforme al regolamento (CE) n. 661/2009 o al regolamento UNECE n. 73. (1)
2 Il capoverso 1 non si applica a:a. (2) …b. rimorchi adibiti al trasporto di carichi lunghi;c. rimorchi estraibili nello stato allungato; le esigenze devono essere adempiute soltanto nella posizione raccorciata;d. (3) …e. rimorchi su cui, per motivi tecnici o funzionali, non è possibile montare una protezione laterale; per siffatti veicoli l’autorit d’immatricolazione può, in singoli casi, concedere eccezioni;f. veicoli militari;g. (4) rimorchi trainati da autoveicoli la cui velocit massima, per costruzione, non supera i 30 km/h, come anche rimorchi agricoli e forestali.
3 I rimorchi delle categorie O1–O4 devono essere muniti di un dispositivo di protezione posteriore conforme al regolamento (CE) n. 661/2009 o al regolamento UNECE n. 58. (1)
4 Il capoverso 3 non si applica ai:a. (6) rimorchi trainati da autoveicoli la cui velocit massima, per costruzione, non supera i 30 km/h, né ai rimorchi agricoli e forestali.b. rimorchi adibiti al trasporto di carichi lunghi;c. rimorchi su cui, per ragioni tecniche o d’impiego, non è possibile montare una protezione laterale; per siffatti veicoli l’autorit d’immatricolazione può, in singoli casi, concedere eccezioni;d. veicoli militari.
(1) (5)
(2) Abrogata dal n. I dell’O del 14 ott. 2009, con effetto dal 1° apr. 2010 ([RU 2009 5705]).
(3) Abrogata dal n. I dell’O del 16 gen. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 ([RU 2008 355]).
(4) Introdotta dal n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 ([RU 1998 2352]).
(5) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 ([RU 2016 5133]).
(6) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 ([RU 1998 2352]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.